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nel vostro
Comune
il
Comitato Municipale per la Rappresentanza Etnica (provvisorio
a rigore della Legge 25 ottobre 1977 n.881 pubblicata nel Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.333 del 7 dicembre 1977)
si occupa soltanto dei Cittadini etnicamente Lombardi che ne chiedono
iscrizione
ma finquando una Delibera Comunale non costituisca il
Comitato definitivo a rigore della medesima Legge: per questo
motivo sara' utile all'occasione costituire una Lista Elettorale
e vincere (modestamente) la successiva Elezione perche' sia poi
costituito un Comitato definitivo dalla Giunta Comunale
vincente
da
quel momento e' il Comune che iscrive nella apposita struttura
civica tutti i Cittadini etnicamente Lombardi per essere rappresentati etnicamente
a rigor di quella Legge e di tutti gli istrumenti direttamente
ed indirettamente ivi connessi
fino
a quando non vi sia una struttura civica municipale predisposta appositamente dal Comune
va da se' che la ricognizione e la difesa della dimensione
etnica del posto la fanno i Cittadini del posto riuniti nel
proprio Comitato Municipale: difatti spetta al Cittadino del
posto (ovvero sempre agli aborigeni sul proprio territorio ancestrale) il Diritto alla propria
Rappresentanza Etnica
ciascun
Comitato
Municipale
ha quindi sempre 3 (tre) missioni sul posto:
assistenza al Cittadino del posto che si trova sul posto (da
sempre)
assistenza al Cittadino del posto che ritorna a casa (dalla emigrazione)
assistenza al Cittadino del hinterland cisalpino (essendo connazionale)
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